Coordinamento di Area: Avv. Carla Campanaro  


Il servizio di risposta ai quesiti non è più attivo a partire da gennaio 2017

Recupero di fauna selvatica
Domanda: Desidererei conoscere se il mero recupero di un selvatico all'interno di una zona ove vige il divieto di caccia (es. Oasi di protezione, Zona di ripopolamento e cattura, Parco, ecc...) senza il preavviso all'autorità competente, possa essere considerato l'ultimo atto dell'esercizio venatorio e quindi reato sanzionato dall'art. 30 lett.d) della legge 157/92. Il solo fatto che un regolamento provinciale vieti il recupero della selvaggina morta all'interno di zone di divieto senza relativa autorizzazione, anche se la stessa selvaggina è stata colpita in territorio libero di caccia non dovrebbe "depenalizzare" quindi l'illecito penale riducendolo ad amministrativo.
Abbattimenti illeciti
Abbattimento di animale cacciabile fuori dallo specifico periodo, sia pure durante la stagione venatoria. Illecito penale o amministrativo?
Uso carabine nel contesto venatorio
Quesito in materia di utilizzo della carabina e sul limite del numero massimo di colpi
Fucili a caricamento semiautomatico o manuale
Quesito in materia di caccia in zona faunistica Alpi (Risposta a cura di Augusto Atturo)
Aree protette e disciplina delle armi
Un quesito su aree protette e detenzione di armi per difesa personale (risposta a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)
Ripopolamenti ittici
Mi occupo di ripopolamenti di trote per una riserva turistica di pesca autorizzata ; vorrei sapere se sono state emanate nuove norme in materia di controlli sanitari dei pesci e degli avannotti da immettere nei corsi d'acqua.
Esercizio venatorio da parte degli agenti addetti alla vigilanza
l'articolo 27 comma 5° della legge 157/92 letteralmente vieta l'esercizio venatorio agli addetti alla vigilanza nell'ambito del territorio di competenza. Purtuttavia vi sono interpretazioni estensive di tale divieto che lo aggirano. Chiedo allora delle precisazioni in merito e in particolare quale tipo di sanzione si applica nei confronti di chi viola tale divieto?
Quesito in materia di richiami vivi
La Legge Regionale della Regione Lombardia all'Art. 26 - Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento. comma 5. cita: -I richiami vivi possono essere tenuti privi di anello. Per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la Provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore. (sostituito dalla L.R. 7 agosto 2002, n. 19). La L.157/92 all'art.5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi. comma 7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. Essendoci la differenza tra detenzione ed uso, si applica per chi USA richiami non identificabili l'art. 31/1/H della L.157/92?
Vendita tartarughe
Avendo trovato un sito che vende tartarughe comuni via internet e mi pare di capire anche con un negozio, volevo sapere se all'interno dei regolamenti CITES questo è permesso con autorizzazioni, o se è il caso di segnalarlo alle autorità competenti.
Battuta al cinghiale
Durante un servizio di vigilanza venatoria, agenti di PG rilevano la presenza di cacciatori che palesemente effettuano una battuta al cinghiale in una giornata non consentita dal calendario venatorio sardo. I partecipanti alla battuta non si dispongono a rastrello, ma avanzano con la canizza, in modo non allineato tra loro ed in numero inferiore alle quattro unità, verso i loro compagni, che nel frattempo sono appostati in atteggiamento di caccia nell'attesa dell'ungulato. Nel corso della battuta accade, però, che il selvatico non venga scovato, e dunque in totale assenza dell'elemento essenziale che attesti la prova dell'attività di bracconaggio; a tal proposito si domanda: 1- esiste una norma che vieti tale comportamento venatorio?

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