 | Quali sono i limiti dell'attività agricola nelle aree protette? In particolare la L.394/91 (legge quadro sulle aree protette) all'art. 11, comma 3°, lett. a) vieta la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali e la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, ad eccezione dei territori agro-silvo-pastorali. Ma allora, a maggior ragione, su tutti i fondi agricoli è possibile derogare alle normative europee di tutela delle specie animali e vegetali (Direttive 79/409 e 92/43)? |