 | E' possibile effettuare legalmente un cambio di coltura da bosco a verde agricolo? Capita infatti che, in territorio vincolato idrogeologicamente e paesaggisticamente, si verifichino dei cambi di coltura abusivi tramite taglio di alberi, dissodamento del terreno e messa a dimora di colture agricole ( generalmente vigneti ). Si tratta, a tutti gli effetti, di condotte punibili ai sensi degli artt. art.181 D.Lgs.22.1.2004 n. 42 ed art. 44 del D.P:R. 6.6.2001 n.380. Tuttavia, talune Amministrazioni paiono ritenere sanabile il reato a seguito della modifica all' art.146 del D.Lgs. n. 42/04, avvenuta con D.Lgs. 24.3.2006 n. 157, che al comma 12 richiama i cosiddetti interventi edilizi minori, di cui all'art.167 comma 4 e 5, consideri legittimo che i coltivatori agricoli avviino una pratica di cambio di coltura in sanatoria che, a fine iter, conceda legalmente al reo quanto da lui abusivamente ottenuto. E questo in virtù del fatto che non si sono create superfici utili o volumi ed assimilando di fatto un cambio di coltura abusivo, che può essere indifferentemente di 500 m² ma anche di 10.000 m², ad un intervento edilizio minore. E la creazione di una superficie agricola dove prima era bosco, può essere assimilata alla creazione di una superficie utile e quindi non sanabile? - Risposta a cura dell'Avv. Valentina Stefutti |