 | Ho ascoltato ieri con estremo interesse l'intervento del Dott. Santoloci all'Accademia dei Lincei, inerente tra l'altro il rischio connesso agli abbruciamenti di rifiuti vegetali in agricoltura ed il problema di riconoscere o meno tali abbruciamenti come pratica agricola. Al riguardo, mi permetto di sottoporre alla Sua valutazione la seguente norma, che sembrerebbe interpretabile come segue: il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) riconosce che spetta alle singole regioni stabilire se gli abbruciamenti sono o meno pratiche agricole. In tema di Condizionalità, introdotta a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC), nell'"Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 5 del Regolamento (ce) n. 1782/03 e Allegato IV)" di cui all'Allegato B del D.M. 18.10.2007 n.13286 recante Modifica ed integrazione del D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541, recante Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del D.M. 15 dicembre 2005. (Decreto n. 13286) - G.U. n.253 del 30 ottobre 2007 ˆ vi è la previsione 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali. Tale norma, finalizzata a riconoscere o meno agli agricoltori i contributi CEE, vieta l'abbruciamento delle stoppie e dei residui colturali, ma prevede al riguardo una significativa deroga: l'attività di abbruciamento delle stoppie è consentita nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Risposta a cura dell'Avv. Valentina Stefutti |