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						Mattina 
							 
					  	
					    
					    
					    					    
					    "TERRE E ROCCE DA SCAVO (E MATERIALI DA DEMOLIZIONE) TRA PRASSI DI FATTO E REGOLE GIURIDICHE. Un esame ragionato su un tema di rilevante importanza nel campo ambientale per superare interpretazioni distorte e rivalutare le esatte discipline di settore - Aggiornato con le novità introdotte in materia di terre e rocce da scavo dal decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 modificato a seguito della legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98"
  
					    
					   
  BARI 15 NOVEMBRE 2013
  
  
					  
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• Brevi accenni di inquadramento generale alla nozione di rifiuto e sottoprodotto
 
• Prassi e regole a confronto 
• Non parliamo più di "terre e rocce da scavo" ma di "materiali da scavo" 
• I casi di esclusione dei materiali da scavo dalla normativa sui rifiuti: le distinte ipotesi disciplinate dal D.M. 161/2012 e dall'art. 41bis del D.L. n. 69/2013 
• Ambito di applicazione del D.M. 161/2012 
• I "materiali da scavo" ed i "materiali di riporto di origine antropica" nel nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo 
• La distinta fattispecie del "riutilizzo in situ" di cui all'art. 185, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 152/2006: due fattispecie distinte 
• Il sottoprodotto e la nozione di "normale pratica industriale" per i materiali da scavo 
• Analisi della documentazione: il Piano di Utilizzo, il Documento di Trasporto e la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) 
• La figura dell'appaltatore e la figura dell'esecutore 
• Responsabilità e sanzioni 
• I casi che fanno cessare la qualifica di "sottoprodotto" ai materiali da scavo tra prassi applicative e regole di legge 
• La gestione dei materiali da scavo prodotti da opere non soggette a VIA ed AIA 
• Condizioni e regole poste dall'art. 41bis del D.L. n. 69/2013 
• I "materiali di riporto" disciplinati dall'art. 41 del D.L. n. 69/2013 
• Il caso dei "piccoli cantieri" 
 
 
Attenzione a non confondere le terre e rocce da scavo con i "materiali che derivano da attività di demolizione e costruzione" discipline a confronto
  
 
					
						Pomeriggio 
							 
					  	
					    
					    					    
					    RIFIUTI AGRICOLI (solidi e liquidi) e forestali tra regole di base, disciplina di esclusione e prassi applicative di fatto
  
					    
					   
  
  
					  
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1)   Preliminare: La nozione base di "rifiuto"  e "non rifiuto"
  
• La definizione ufficiale prevista dal D.Lgs. n. 152/06 dopo la revisione del D.Lgs. n. 205/10; 
• Le condizioni soggettive: elementi primari  che si confermano di diretto interesse ai fini della identificazione del "rifiuto" formale 
• Il sinergico ed altrettanto rilevante concetto del "disfarsi" 
• Non basta che un prodotto abbia un valore di mercato perchè non sia rifiuto 
• Quadro generale dei "non rifiuti" 
• Il "sottoprodotto": definizione e concetto sostanziale dopo la revisione  operata dal D.Lgs n. 205/10. 
• Il sottoprodotto e la nozione di "normale pratica industriale", anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione 
• Quando il "sottoprodotto" può e/o deve diventare comunque rifiuto? 
• Le "materie prime secondarie" previste nella normativa previgente e la scomparsa dopo la riforma del D.Lgs. n. 205/10 
• I "rifiuti cessati" previsti dopo la riforma del D.Lgs. n. 205/10 e la duplice ipotesi di disciplina. 
• Da quale momento i "rifiuti cessati" non sono un rifiuto? E quando è inibita per condizioni di fatto e di diritto l'evoluzione in "rifiuti cessati"? 
• Regime di favore ed onere della prova
  
 
2)   Rifiuti agricoli e forestali tra regole di base e disciplina di esclusione
  
• L'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti per i rifiuti agricoli e forestali 
• Come va letto l'art. 185, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 152/06 
• Quando, comunque, i rifiuti agricoli e forestali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti 
• Il distinto caso dei rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche e private 
• La "prassi" di bruciare i rifiuti agricoli/vegetali: smaltimento di rifiuti o attività in totale deroga? 
• L'attività di "autosmaltimento" nel contesto della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 
• L'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ex art. 256 D.Lgs. n. 152/06: il reato può essere commesso da "chiunque". 
• L'uso in agricoltura delle ceneri derivanti dall'abbruciamento dei residui vegetali 
•  Gli incendi derivanti dalla bruciature dei rifiuti agricoli. La ricostruzione della fattispecie come "reato presupposto" dell'incendio: colpa o dolo eventuale 
  
 
3)   Il deposito temporaneo dei rifiuti agricoli tra regole di base e disciplina in deroga
  
• Cenni alla storia del deposito temporaneo ed alla  relativa disciplina base generale 
• Le modifiche relative alla movimentazione dei rifiuti da aziende agricole ed al deposito temporaneo apportate dal D.L. n. 5/2012 
• Le due ipotesi particolari di deposito temporaneo per i rifiuti da aziende agricole, lette alla luce anche della disciplina di base del deposito temporaneo 
• Individuazione del soggetto beneficiario della deroga 
• Quali sono effettivamente i rifiuti prodotti dall'azienda agricola che possono beneficiare della disciplina di deroga
  
 
4)    L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (c.d. fertirrigazione)
  
• Cenni al confine tra scarico e rifiuto liquido come regola di base nel D.Lgs n. 152/06 
• La disciplina giuridica dei liquami degli allevamenti al confine tra scarico e rifiuto liquido - La pratica della "fertirrigazione" 
• I casi di scarichi da allevamento "assimilabili" ai domestici               
• Un tema storico soggetto a modifiche nel tempo 
• Cominciamo dall'inizio: cosa sono i reflui zootecnici e dove sono collocati? Sono uno "scarico"? O sono un "rifiuto liquido"?               
• Riassumendo in modo schematico la posizione giuridica degli allevamenti (grandi e piccoli) che riversano i liquami in vasca nel confine tra parte terza  e parte quarta del T.U. ambientale    
• I reflui zootecnici "scaricati" entro la regola della parte terza del D.Lgs. n. 152/06: la qualificazione giuridica  
• I reflui zootecnici riversati  in vasca entro la regola della parte quarta del D.Lgs n. 152/06: la qualificazione giuridica                       
• I reflui zootecnici riversati in vasca entro la regola della parte quarta del D.Lgs n. 152/06 ma destinati alla utilizzazione agronomica degli effluenti  di allevamento (fertirrigazione): la qualificazione giuridica                        
• Le regole dell'eccezione: il D.M. 7 aprile 2006 ("Criteri e norme tecniche  generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento")    
• Il viaggio dei liquami: la documentazione di accompagnamento 
• Gli altri vincoli e divieti               
• L'ambito di applicazione del D.M. 7 aprile 2006 riguarda l'intero ciclo di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o solo la fase finale dello spandimento?                       
• Quali sanzioni per: a) la vera fertirrigazione, ma irregolare; b) la falsa fertirrigazione?    
 
 
5)    Alcuni casi particolari di rifiuti da attività agricole
  
 
a)    Il letame
  
• La regola per escludere le materie fecali dalla disciplina sui rifiuti 
• Ma nel contesto della fertirrigazione come si colloca il letame?         
• Il letame nel D.M. 7 aprile 2006 sulla fertirrigazione 
 
b)   La sansa
  
• Il caso specifico delle "sanse umide": quando non si applica la normativa sui rifiuti 
• La sansa esausta ed il suo utilizzo come combustibile
  
 
c)     Fecce e vinacce
  
• I materiali residuali dalla vinificazione che fuoriescono dal ciclo produttivo che li ha generati possono essere considerati giuridicamente in modo diverso secondo la reale e non fittizia destinazione che viene loro impartita
• I possibili impieghi di fecce e vinacce
  
 
 
   
    A TUTTI I PARTECIPANTI VIENE RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DAI RELATORI 
    
  
Il corso ha ottenuto 10 crediti formativi per gli avvocati validi a livello nazionale
   
 
 
						 
						
E' proibito registrare o filmare la relazione e le diapositive durante il seminario 
						
						
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