Coordinamento di Area: Avv. Carla Campanaro  


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Tutela giuridica di anfibi e rettili
sottopongo alla Vs. attenzione un caso relativo alla "tutela giuridica" di Anfibi e Rettili. L'articolo 8 del DPR n. 357/1997 (norma modificata dal DPR n.120/2003) così recita: << Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di: a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. >> Tra le specie animali inserite nell‚allegato D sono comprese molte specie di Anfibi e Rettili. Il comma 2 dello stesso articolo 8 vieta espressamente il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del DPR stesso (e, quindi, prima del 24 ottobre 1997). Infine, con l'articolo 11 vengono stabilite alcune deroghe ai citati divieti, concesse dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ai richiedenti che presentano uno specifico progetto. Manca, come è purtroppo noto, la parte relativa alle sanzioni per chi contravviene alle disposizioni della legge. Un esempio di caso concreto (ma ce ne possono essere molti altri). Una mostra di anfibi e rettili autoctoni, allestita per una festa paesana o per una manifestazione qualsiasi, può ospitare specie di anfibi e rettili: a) regolarmente possedute dal proprietario, se lecitamente prelevate prima del 24/10/1997; b) se il proprietario è in possesso di specifica deroga ai sensi dell'articolo 11 del DPR 357/97. In mancanza di questi requisiti, il Corpo Forestale dello Stato (o un analogo organo/autorità di vigilanza competente) intervenuto sul posto accerta la situazione e: a) può confiscare gli animali ? Sulla base di quale norma ? b) può applicare sanzioni al contravventore ? Sulla base di quale norma ? Tempo fa si „discuteva‰, in una mailing-list di erpetologi, sulla << possibilità >> di applicare le sanzioni della Legge 157/1992 utilizzando una sorta di "analogia" relativa al valore naturalistico ed ecologico della specie eteroterma oggetto del contendere, con le sanzioni previste dalla 157 per una specie omeoterma di "analogo valore". Questa possibilità è reale?
Cani da caccia ed addestramento
La Legge 157/92 all'art. 10, comma 8, lettera e), autorizza l'Ente delegato in materia di caccia a definire le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. La Regione Emilia Romagna con L.R. n. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/2000, all'art. 45 ha stabilito le norme per la gestione delle zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, non consentendolo solo nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio per le zone di estensione non inferiore ai 100 ettari, salvo deroghe per gare cinofile di interesse nazionale e internazionale. La regione stessa ha emanato la Direttiva N. 840 del 14 maggio 2003 che detta dei vincoli per la istituzione e rinnovo di dette zone o campi di addestramento oltreché per la gestione degli stessi, consentendo lo sparo su animali selvatici provenienti da allevamento per tre giorni alla settimana, escluso il martedì e venerdì, durante tutto l'anno, salvo la condizione vista sopra. Si chiede se esiste della giurisprudenza in merito al fatto che in alcune zone si spara tutto l'anno spesso interessando anche la fauna selvatica stanziale, fuori dal periodo di caccia consentita (non sono facilmente distinguibili una quaglia, starna o fagiano proveniente da allevamento che "salta" dopo la ferma del cane).
Quesito in materia di richiami elettromagnetici
Quando è previsto il sequestro di un richiamo elettromagnetico per animali selvatici? E' legale neutralizzarlo in un chiaro contesto di bracconaggio ma in temporanea assenza del bracconiere? So che il richiamo può essere utilizzato a fini scientifici , ma ho letto alcuni comunicati in cui personale di polizia ha asportato i richiami in forma preventiva perchè in chiaro contesto di caccia illegale anche senza bracconieri nelle vicinanze.
Pesca marittima di frodo
Il trasporto, finalizzato alla pesca di frodo in mare, di artifici esplodenti a bordo di un'imbarcazione può configurare il delitto di detenzione di esplosivo o il meno grave reato contravvenzionale del "deposito di sostanze esplodenti" punito dall'art. 678 del Codice Penale ?

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